Decreto PNRR 2, il testo del decreto legge n. 36 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022. Nella versione definitiva la conferma dell’estensione dell’obbligo di fattura elettronica ai forfettari e tra le altre misure l’avvio delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con POS dal 30 giugno.
Decreto PNRR 2, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge approvato in via definitiva dal Governo il 21 aprile.
Il testo del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 conferma l’estensione della fattura elettronica obbligatoria, l’avvio delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con POS e della nuova comunicazione giornaliera delle transazioni.
Un tris di novità fiscali che si affianca alle ulteriori novità previste dal testo definitivo del decreto PNRR 2, contenente misure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
In materia di lavoro vengono rafforzati i controlli sul sommerso, grazie all’istituzione del Portale nazionale che verrà alimentato dai dati delle attività svolte dall’Ispettorato, da INPS, INAIL, Carabinieri e Guardia di Finanza.
Potenziate anche le azioni per la sicurezza sul lavoro, grazie alla previsione di appositi protocolli d’intesa tra INAIL, aziende e gruppi industriali impegnati nell’esecuzione degli interventi previsti dal PNRR.
Facciamo quindi il punto delle novità contenute nel testo del decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022.
Decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del DL 36/2022: le novità fiscali
Sono in totale 50 gli articoli contenuti nel testo del decreto PNRR 2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 ed è nel Capo II, “Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale”, che sono contenute le misure in materia fiscale.
Le novità fiscali più importanti, relative a fattura elettronica per i forfettari, sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con POS e comunicazione dei pagamenti elettronici, sono contenute all’articolo 18 del testo del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 18 conferma l’avvio anticipato delle sanzioni per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti con carte e bancomat.
Dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, si applicherà una duplice sanzione:
- un importo fisso di 30 euro;
- un importo pari al 4 per cento del valore della transazione.
Legata alla stretta sull’uso del POS è inoltre confermata la nuova comunicazione giornaliera delle transazioni con mezzi di pagamento elettronici. Saranno gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate ad inviare i dati all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.
Saranno trasmesse ogni giorno le informazioni relative ai pagamenti effettuati presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, sia da consumatori finali che da altri operatori economici.
Una novità che punta a contrastare l’evasione, e che grazie al confronto tra scontrini emessi e pagamenti elettronici, intende contrastare la pratica del “pre-conto”, non seguita dall’emissione del documento fiscale.
Decreto PNRR 2, nel testo ufficiale confermato l’avvio della fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022
Il testo del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 conferma l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari a decorrere dal 1° luglio 2022.
In particolare, sono i commi 2 e 3 dell’articolo 18 a disciplinare le novità. La fatturazione elettronica perde gli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015.
Rientreranno quindi tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica:
- i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- i contribuenti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014)
- i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
L’esonero continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per le partite IVA di dimensioni minori. Quelle che nel 2020 hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro saranno obbligate ad emettere fattura in modalità elettronica dal 1° gennaio 2024.
- a partire dal 2024, invece, la fattura elettronica dovrà essere adottata indipendentemente dal volume degli incassi conseguiti.
Il testo del decreto PNRR 2 conferma inoltre che per i nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° luglio, dovranno emettere fattura elettronica entro 12 giorni.
faTTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE:
PROROGA AL 2023
Medici e operatori sanitari in generale potranno attendere ancora tutto il 2022 per adeguarsi alla fatturazione elettronica: è quanto deciso dal Decreto Fisco-Lavoro emanato a dicembre. Tutte le prestazioni sanitarie che vengono gestite con il Sistema Tessera Sanitaria (STS) saranno abilitate ad emettere fatture elettroniche a partire da gennaio 2023. Pertanto per il 2022 i soggetti che hanno l’obbligo di inviare i dati al Sistema TS devono emettere le loro fatture in formato cartaceo e continuare a trasmettere i dati al STS secondo le modalità consuete.
In questo articolo vediamo cosa succederà per il 2022 per questi soggetti IVA e come funziona in generale l’invio dei dati delle prestazioni sanitarie.
Proroga al 2023 per la fattura elettronica sanitaria
Il Decreto Fisco-lavoro 2022, in sede di conversione in legge (L. 215/2021), ha prorogato il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie per i soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Il divieto era stato sancito dal DL 119/2018 che aveva stabilito che, per i periodi d’imposta 2019-2020-2021, non si dovesse emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie. Questo divieto quindi sarà valido ancora per tutto il 2022. I dati fiscali che vengono trasmessi al Sistema TS restano a disposizione della Pubblica Amministrazione per l’applicazione delle imposte e, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata nel suo complesso.
Fattura elettronica e prestazioni sanitarie:
il perché dell’esonero
Quando nel 2019 la fatturazione elettronica tra privati è diventata obbligatoria, sono state esonerate alcune categorie. Come mai quindi le prestazioni sanitarie sono state esonerate dall’obbligo di emettere fattura elettronica? La motivazione risiede nel divieto del Garante della Privacy che ha rilevato forti criticità sull’invio dei dati riguardanti la salute dei cittadini. La considerazione era che nella fatture viene spesso indicata dettagliatamente la descrizione della prestazione (si consideri ad esempio la necessità di farlo per poter usufruire di assicurazioni o di garanzie varie), pertanto la trasmissione di questi dati viola la legge sul trattamento dei dati personali.
Prestazioni sanitarie:
la comunicazione dei dati al STS
Quando un cittadino italiano paga una prestazione sanitaria, l’operatore sanitario che riceve il pagamento (farmacia, medico, eccetera) deve avviare il seguente processo:
- inviare i dati al Sistema Tessera Sanitariaentro determinate scadenze; queste sono state recentemente riviste dal MEF che in un suo recente decreto (2 febbraio 2022) ha stabilito quanto segue:
- per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022 (gennaio-giugno), la data di scadenza di invio dati è il 30 settembre 2022;
- per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022 (luglio-dicembre), la data di scadenza di invio dati è il 31 gennaio 2023;
- per le spese sanitarie sostenutedal 1 gennaio 2023 i dati devono essere trasmessi mensilmente entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
- il Sistema TS invia poi questi dati all’Agenzia delle Entrate, per ogni soggetto e in base alla tipologia di spesa (farmaci, prestazioni mediche, eccetera);
- questi dati che l’Agenzia riceve vengono poi messi a disposizione di ogni cittadino nella precisa sezione della dichiarazione dei redditi precompilata, dove verrà calcolato l’importo totale delle spese sanitario che il cittadino ha effettuato nell’anno e che sono valide ai fini della detrazione IRPEF.
Estensione del sistema della Flat tax alle partite IVA 2022: rischio aumento delle false partite IVA
Un (possibile) effetto distorsivo derivante dal regime forfettario e dalla sua ipotetica estensione ai contribuenti con ricavi e/ compensi superiori al limite attuale dei 65.000 euro è quello del fenomeno delle false partite IVA.
Com’è noto, infatti, questo è un problema mai completamente risolto nel nostro Paese.
Soprattutto nel settore dei servizi, il fenomeno delle false partite IVA è ancora oggi molto diffuso.
In particolare, il comma 26 dell’articolo 1 della Legge 92/2012 prevede che:
“26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente:
Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Qualche anno fa, la Legge 92/2012 – giornalisticamente nota come “Legge Fornero” – aveva provato a combattere questa piaga, salvo poi essere fortemente indebolita dai provvedimenti di modifica successivi.
Cordiali saluti
